MIFID II: rilancio e fiducia per gli investimenti

Entrata in vigore dal 3 gennaio 2018, la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) ha preso il posto della precedente regolamentazione europea ed insieme alla MiFIR, Markets in financial instruments regulation, (regolamento EU n. 600/2014) disciplina i servizi di investimento. MIFID è l’acronimo di Markets in Financial Instruments Directive. Lo scopo della MIFID 2 è quello di aumentare la tutela degli investitori, grazie ad un maggior numero di informazioni e nuove imposizioni per le imprese e gli intermediari finanziari. Con la MIFID 2 viene promossa una maggiore trasparenza e una miglior efficienza sui mercati finanziari.

Uno degli aspetti più interessanti per i risparmiatori introdotti dalla MIFID 2 è quello relativo a una maggior chiarezza sui costi dei prodotti finanziari in cui si investe. Tutte le spese (le spese di ingresso, quelle di performance, quelle di gestione e quelle di uscita, se presenti) dovranno essere ben specificate, stimate e rendicontate almeno una volta all’anno.

La direttiva impone di tenere sotto controllo l’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli investitori ed introduce importanti novità in ambito di consulenza. Le società di investimento dovranno infatti specificare agli investitori se la consulenza è prestata su base indipendente o meno. Andrà poi specificato che la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o meno e, con cadenza periodica, l’istituzione fornirà ai propri clienti una valutazione dell’adeguatezza degli strumenti finanziari consigliati.

La nuova normativa conferisce maggiore potere sia all’autorità di controllo europea (ESMA) sia ai controllori nazionali (come Consob e Banca d’Italia) e la possibilità di sospendere la vendita di alcuni strumenti finanziari ritenuti pericolosi per i risparmiatori.

Per quanto riguarda le imprese finanziarie, con la MIFID II sono tenute a produrre una documentazione, confrontabile tra prodotti differenti, che permetta di comprendere meglio il prodotto. Il documento che raccoglie queste caratteristiche è il KID (Key information document) e i prodotti oggetto di questa analisi sono i PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Investments Products). Non sono PRIIP le azioni, i bond, i depositi, le polizze assicurative senza componente di investimento ed i prodotti di pensione complementare; mentre rientrano in questa categoria i seguenti strumenti:

  • fondi comuni di investimenti
  • prodotti assicurativi con componente di investimento (unit linked o index linked, ad esempio)
  • prodotti strutturati
  • obbligazioni convertibili
  • strumenti derivati

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha recentemente pubblicato la Relazione Annuale 2017, definendo gli obiettivi, le attività ed i risultati chiave dell’Esma nel corso del 2017. Nel 2017 gli intermediari sanzionati dalla Consob per violazioni inerenti i servizi di investimento sono stati 15 a fronte dei 10 del 2016, i manager coinvolti sono stati 282 rispetto agli 80 del 2016. Infine le sanzioni irrogate sono state 11,8 milioni di euro a fronte dei 0,8 milioni nel 2016. L’entrata in vigore di Mifid II sta quindi offrendo al settore della intermediazione e vigilanza, una preziosa opportunità di recupero e rilancio.

Il settore del risparmio gestito in Italia è maturo e solido rispetto alle realtà degli altri paesi europei ma le crisi, più o meno recenti, hanno minato la fiducia di investitori e risparmiatori e la normativa si inserisce proprio in questo contesto, con la speranza di infondere la fiducia necessaria per tornare ad investire serenamente.